Articolo 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie
possibilità e la propria scelta, un’attività
o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale
della società.
Articolo 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il
più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi
ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento.
Articolo 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche.
Articolo 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le
modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono
procedimento di revisione costituzionale.
Articolo 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di
organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino
con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base
di intese con le relative rappresentanze.
Articolo 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione.
Articolo 10.
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo
nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite
dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per
reati politici.
Articolo 11.
L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni di
parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la
pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Articolo 12.
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali
dimensioni.
PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I: RAPPORTI CIVILI
Articolo 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione
della libertà personale, se non per atto motivato
dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che
devono essere comunicati entro quarantotto ore
all’autorità giudiziaria e, se questa non li
convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati
e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone
comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione
preventiva.
Articolo 14.
Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri,
se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie
prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di
incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono
regolati da leggi speciali.
Articolo 15.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni
altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto
motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie
stabilite dalla legge.
Articolo 16.
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni
che la legge stabilisce in via generale per motivi di
sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può
essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Articolo 17.
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e
senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è
richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati
motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Articolo 18.
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla
legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
Articolo 19.
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne
propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto,
purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Articolo 20.
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto
d’una associazione od istituzione non possono essere causa
di speciali limitazioni legislative, né di speciali
gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
Articolo 21.
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o
censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato
dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i
quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel
caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per
l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile
il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria,
il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e
non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia
all’autorità giudiziaria.
Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il
sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale,
che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa
periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le
altre manifestazioni contrarie al buon costume.
La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.
Articolo 22.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della
capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Articolo 23.
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere
imposta se non in base alla legge.
Articolo 24.
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi
per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione
degli errori giudiziari.
Articolo 25.
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale
precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che
sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non
nei casi previsti dalla legge.
Articolo 26.
L’estradizione del cittadino può essere consentita
soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per
reati politici.
Articolo 27.
La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei
casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Articolo 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In
tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e
agli enti pubblici.
TITOLO II: RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Articolo 29.
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell’unità familiare.
Articolo 30.
E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a
che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della
famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternità.
Articolo 31.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze
la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la
gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo.
Articolo 32.
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
Articolo 33.
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è
l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed
istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti
di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non
statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse
piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per
l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie,
hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti
stabiliti dalle leggi dello Stato.
Articolo 34.
La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni,
è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio,
assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere
attribuite per concorso.
TITOLO III: RAPPORTI ECONOMICI
Articolo 35.
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei
lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del
lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi
stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il
lavoro italiano all’estero.
Articolo 36.
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita
dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali
retribuite, e non può rinunziarvi.
Articolo 37.
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di
lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.
Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento
della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e
al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce
il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla
parità di retribuzione.
Articolo 38.
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha
diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata
è libera.
Articolo 39.
L’organizzazione sindacale
è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro
obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o
centrali, secondo le norme di legge. E’ condizione per la
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica.
Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per
tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si
riferisce.
Articolo 40. Il diritto di sciopero si esercita
nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Articolo 41.
L’iniziativa economica privata è libera. Non
può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana. La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché
l’attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a fini sociali.
Articolo 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà
privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne
determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a
tutti. La proprietà privata può essere, nei casi
preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi
d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i
limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti
dello Stato sulle eredità.
Articolo 43. A fini di
utilità generale la legge può riservare
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di
lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di
imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a
fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere
di preminente interesse generale.
Articolo 44.
Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire
equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla
proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua
estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed
impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e
la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola
e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a
favore delle zone montane.
Articolo 45.
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di
mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge
ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più
idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e
le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo
dell’artigianato.
Articolo 46.
Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della
produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a
collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla
gestione delle aziende.
Articolo 47.
La Repubblica incoraggia e
tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e
controlla l’esercizio del credito. Favorisce
l’accesso del risparmio popolare alla proprietà
dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice
e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi
complessi produttivi del Paese.
TITOLO IV: RAPPORTI POLITICI
Articolo 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è
personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è
dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità
per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti
all’estero e ne assicura l’effettività. A tale
fine è istituita una circoscrizione Estero per
l’elezione delle Camera, alla quale sono assegnati seggi
nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere
limitato se non per incapacità civile o per effetto di
sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità
morale indicati dalla legge.
Articolo 49.
Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con
metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Articolo 50.
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per
chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità.
Articolo 51.
Tutti i cittadini dell’uno o
dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge. La legge può, per
l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive
ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e
di conservare il suo posto di lavoro.
Articolo 52.
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio
militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla
legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro
del cittadino, ne’ l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito
democratico della Repubblica.
Articolo 53. Tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva. Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività.
Articolo 54.
Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di
osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono
affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con
disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti
dalla legge.
PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO I: IL PARLAMENTO
Sezione I: Le Camere.
Articolo 55.
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
Articolo 56.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e
diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta. Sono
eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua
dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale
risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione,
per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti
interi e dei più alti resti.
Articolo 57. Il Senato della
Repubblica è eletto a base regionale. Il numero dei
senatori elettivi è di trecentoquindici. Nessuna Regione
può avere un numero di senatori inferiore a sette; il
Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei
seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione
delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti
resti.
Articolo 58. I senatori sono eletti a suffragio universale
e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo
anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che
hanno compiuto il quarantesimo anno.
Articolo 59. E’
senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato
Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica
può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno
illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale,
scientifico, artistico e letterario.
Articolo 60. La Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque
anni. La durata di ciascuna Camera non può essere
prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Articolo 61.
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta
giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo
non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Finché non
siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle
precedenti.
Articolo 62. Le Camere si riuniscono di diritto il
primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna
Camera può essere convocata in via straordinaria per
iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o
di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via
straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche
l’altra.
Articolo 63.
Ciascuna Camera elegge fra i suoi
componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza. Quando
il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e
l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei
deputati.
Articolo 64.
Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute
sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in
seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del
Parlamento non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a
maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno
parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di
assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo
richiedono.
Articolo 65.
La legge determina i casi di
ineleggibilità e incompatibilità con
l’ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può
appartenere contemporaneamente alle due Camere.
Articolo 66.
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e
di incompatibilità.
Articolo 67.
Ogni membro del
Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni
senza vincolo di mandato.
Articolo 68.
I membri del Parlamento
non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse
e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Senza
autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro
del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, ne’ può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in
detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile
di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un
delitto per il quale è previsto l’arresto
obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è
richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad
intercettazione, in qualsiasi forma, di conversazioni o
comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
Articolo 69.
I membri del Parlamento ricevono un’indennità
stabilita dalla legge.
Sezione II: La formazione delle leggi.
Articolo 70.
La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere.
Articolo 71.
L’iniziativa
delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere
ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge
costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle
leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila
elettori, di un progetto redatto in articoli.
Articolo 72.
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le
norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi
dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e
con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l’urgenza. Può altresì stabilire in quali
casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di
legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in
modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.
Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione
definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se
il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla
Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione
finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina
le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La
procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in
materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione
legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
Articolo 73.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica
entro un mese dall’approvazione. Se le Camere, ciascuna a
maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano
l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa
stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione
ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine
diverso.
Articolo 74.
Il Presidente della Repubblica, prima di
promulgare la legge, può con messaggio motivato alle
Camere chiedere una nuova deliberazione. Se le Camere approvano
nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Articolo 75.
E’ indetto referendum popolare per deliberare
l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto
avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il
referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e
di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti
i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La
proposta soggetta a referendum è approvata se ha
partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e
se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi. La legge determina le modalità di attuazione del
referendum.
Articolo 76.
L’esercizio della funzione
legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.
Articolo 77.
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti
che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi
straordinari di necessità e d’urgenza, il Governo
adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti
provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli
per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono
appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I
decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono
convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Articolo 78.
Le Camere deliberano lo stato di guerra e
conferiscono al Governo i poteri necessari.
Articolo 79.
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge
deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna
Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge
che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il
termine per la loro applicazione. In ogni caso l’amnistia e
l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi
successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Articolo 80.
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati
o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio
od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
Articolo 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
presentati dal Governo. L’esercizio provvisorio del
bilancio non può essere concesso se non per legge e per
periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la
legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o
maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Articolo 82.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di
pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti
una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse
limitazioni dell’autorità giudiziaria.
TITOLO II: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Articolo 83.
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei
suoi membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni
Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata
la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un
solo delegato. L’elezione del Presidente della Repubblica
ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi
dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è
sufficiente la maggioranza assoluta.
Articolo 84.
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei
diritti civili e politici. L’ufficio di Presidente della
Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati
per legge.
Articolo 85.
Il Presidente della Repubblica è
eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine,
il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune
il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo
Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca
meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro
quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo
sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Articolo 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli
non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei
deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica
entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le
Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
cessazione.
Articolo 87.
Il Presidente della Repubblica è
il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle
nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la
presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi
previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla
legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali,
previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere. Ha
il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della
magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Articolo 88.
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro
Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non
può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi
del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte
con gli ultimi sei mesi della legislatura.
Articolo 89.
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non
è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono
la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e
gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Articolo 90.
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti
nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi
è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Articolo 91.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni,
presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta
comune.
TITOLO III: IL GOVERNO
Sezione I Il Consiglio dei ministri.
Articolo 92.
Il Governo della Repubblica è
composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che
costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente
della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri
e, su proposta di questo, i ministri.
Articolo 93.
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica.
Articolo 94.
Il Governo deve avere la fiducia delle
due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante
mozione motivata e votata per appello nominale. Entro dieci
giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere
per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una o
d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non
importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere
firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non
può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla
sua presentazione.
Articolo 95.
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è
responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico
ed amministrativo, promovendo e coordinando
l’attività dei ministri. I ministri sono
responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei
ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La
legge provvede all’ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l’organizzazione dei ministeri.
Articolo 96.
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla
carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o
della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge
costituzionale.
Sezione II La Pubblica Amministrazione.
Articolo 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e
l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Articolo 98.
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo
della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono
conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con
legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai
partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in
servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i
rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
Sezione III: Gli organi ausiliari.
Articolo 99.
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi
stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle
categorie produttive, in misura che tenga conto della loro
importanza numerica e qualitativa. E’ organo di consulenza
delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni
che gli sono attribuite dalla legge. Ha l’iniziativa
legislativa e può contribuire alla elaborazione della
legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i
limiti stabiliti dalla legge.
Articolo 100.
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di
tutela della giustizia nell’amministrazione. La Corte dei
conti esercita il controllo preventivo di legittimità
sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione
del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme
stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria
degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.
Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro
eseguito. La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti
e dei loro componenti di fronte al Governo.
TITOLO IV: LA MAGISTRATURA
Sezione I: Ordinamento giurisdizionale.
Articolo 101.
La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici
sono soggetti soltanto alla legge.
Articolo 102.
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento
giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi
giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate
materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei
alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della
partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della
giustizia.
Articolo 103.
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione degli interessi
legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche
dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle
materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate
dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la
giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno
giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate.
Articolo 104.
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere. Il Consiglio superiore della magistratura è
presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di
diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte
di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da
tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie
categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra
professori ordinari di università in materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un
vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I
membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono
in carica, essere iscritti negli albi professionali, ne’
far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Articolo 105.
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo
le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti
disciplinari nei riguardi dei magistrati.
Articolo 106.
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge
sull’ordinamento giudiziario può ammettere la
nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le
funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del
Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati
all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti
insigni, professori ordinari di università in materie
giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio
e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni
superiori.
Articolo 107.
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio ne’
destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione
del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i
motivi e con le garanzie di difesa stabilite
dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il
Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere
l’azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro
soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico ministero
gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull’ordinamento giudiziario.
Articolo 108.
Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono
stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza dei
giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero
presso di esse, e degli estranei che partecipano
all’amministrazione della giustizia.
Articolo 109.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della
polizia giudiziaria.
Articolo 110.
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro
della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia.
Sezione II Norme sulla giurisdizione.
Articolo 111.
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge
nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità,
davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la
ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la
persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo
possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi
dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e
delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la
facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far
interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di
ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a
sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e
l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;
sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la
lingua impiegata nel processo. Il processo penale è
regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della
prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera
scelta, si è sempre volontariamente sottratto
all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo
difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della
prova non ha luogo in contraddittorio per consenso
dell’imputato o per accertata impossibilità di
natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà
personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o
speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per
violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto
per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro
le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il
ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti
alla giurisdizione.
Articolo 112.
Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.
Articolo 113.
Contro gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli
interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione
ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non
può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di
impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge
determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli
atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti
previsti dalla legge stessa.
TITOLO V: LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI
Articolo 114.
La Repubblica è costituita dai
Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti,
poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla
Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica.
La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Articolo 115.
(abrogato)
Articolo 116.
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna,
la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Sudtirol e la Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste dispongono di forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti
speciali adottati con legge costituzionale. La Regione
Trentino-Alto Adige/Sudtirol è costituita dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano. Ulteriori forme e condizioni
particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo
comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo
comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente
all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s),
possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello
Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti
locali, nel rispetto dei princìpi di cui
all’articolo 199 [3]. La legge è approvata dalle
Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di
intesa fra lo Stato e la Regione interessata.
Articolo 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali
dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea;
diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione europea; b) immigrazione; c)
rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa
e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed
esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e
contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f)
organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum
statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e
organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e
anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale; n) norme generali sull’istruzione; o) previdenza
sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane; q)
dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno; s) tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali. Sono materie di
legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l’Unione europea delle Regioni;
commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche
e con esclusione della istruzione e della formazione
professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela
della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione
civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della
comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell’energia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni
culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attività culturali; casse di risparmio, casse rurali,
aziende di credito a carattere regionale; enti di credito
fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà
legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni
dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e
provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli
accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello
Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione
esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno
potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parità di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni,
anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua
competenza la Regione può concludere accordi con Stati e
intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e
con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
Articolo 118.
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per
assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base
dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città
metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e
di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle
lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e
disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia
della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà.
Articolo 119.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate
propri, in armonia con la Costituzione e secondo i
princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di
tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello
Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale
per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale, per
rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua
interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province,
Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le
Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali
determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere
all’indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. è esclusa ogni garanzia dello Stato sui
prestiti dagli stessi contratti.
Articolo 120.
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o
transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone
e delle cose tra le Regioni, né limitare l’esercizio
del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio
nazionale. Il Governo può sostituirsi a organi delle
Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei
Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo
grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica,
ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità
giuridica o dell’unità economica e in particolare la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali
dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a
garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto
del principio di sussidiarietà e del principio di leale
collaborazione.
Articolo 121.
Sono organi della Regione: il
Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente. Il Consiglio
regionale esercita le potestà legislative attribuite alla
Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e
dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. La
Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la
politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le
leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni
amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi
alle istruzioni del Governo della Repubblica.
Articolo 122.
Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali
sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei
princi’pi fondamentali stabiliti con legge della
Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio
o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad
un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al
Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un
Presidente e un ufficio di presidenza. I consiglieri regionali
non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse
e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Il
Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale
disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e
diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della
Giunta.
Articolo 123.
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in
armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i
princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e
del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della
Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti
regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal
Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad
intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è
richiesta l’apposizione del visto da parte del Commissario
del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la
questione di legittimità costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni
dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a
referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori
della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non
è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni
Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti
locali
Articolo 124.
(abrogato)
Articolo 125.
(abrogato il 1° comma) Nella Regione sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento
stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni
con sede diversa dal capoluogo della Regione.
Articolo 126.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo
scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del
Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la
rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di
sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una
Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni
regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata
per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
La mozione non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla presentazione. L’approvazione della mozione di
sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a
suffragio universale e diretto, nonché la rimozione,
l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni
volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e
lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti
conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei
componenti il Consiglio.
Articolo 127.
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione,
può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che
una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di
un’altra Regione leda la sua sfera di competenza,
può promuovere la questione di legittimità
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge o dell’atto avente
valore di legge
Articolo 128.
(abrogato)
Articolo 129.
(abrogato)
Articolo 130.
(abrogato)
Articolo 131.
Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d’Aosta; Lombardia;
Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria;
Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise;
Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Articolo 132.
Si può con l’approvazione della
maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa
mediante legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali,
disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove
Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne
facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino
almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia
approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni
stesse. Si può, con referendum e con legge della
Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che
Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da
una Regione ed aggregati ad un’altra.
Articolo 133.
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di
nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono
stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni,
sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni
interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni. La legge costituzionale n.3/2001 ha aggiunto,
oltre alle modifiche al Titolo V già integrate in questo
testo, anche le seguenti disposizioni: Articolo 10. 1. Sino
all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni
della presente legge costituzionale si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e
di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia
più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Articolo 11. 1. Sino alla revisione delle norme del titolo I
della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono
prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni,
delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione
parlamentare per le questioni regionali. 2. Quando un progetto di
legge riguardante le materie di cui al terzo comma
dell’articolo 117 e all’articolo 119 della
Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione
parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del
comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole
condizionato all’introduzione di modificazioni
specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto
l’esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle
corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea
delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
TITOLO VI: GARANZIE COSTITUZIONALI
Sezione I: La Corte Costituzionale.
Articolo 134.
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su
quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse
promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della
Costituzione.
Articolo 135.
La Corte costituzionale è
composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente
della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e
per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed
amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti
tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori
ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di
università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti
anni d’esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono
nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal
giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla
carica e dall’esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra
i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è
rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
dall’ufficio di giudice. L’ufficio di giudice della
Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento,
di un Consiglio regionale, con l’esercizio della
professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
dalla legge. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente
della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della
Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini
aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore,
che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le
stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici
ordinari.
Articolo 136.
Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge
o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere
efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione. La decisione della Corte è pubblicata e
comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati,
affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle
forme costituzionali.
Articolo 137.
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici
della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme
necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è
ammessa alcuna impugnazione.
Sezione II: Revisione della Costituzione.
Leggi costituzionali.
Articolo 138.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono
adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad
intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza
assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare
quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano
domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a
referendum non è promulgata, se non è approvata
dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum
se la legge è stata approvata nella seconda votazione da
ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi
componenti.
Articolo 139.
La forma repubblicana non può
essere oggetto di revisione costituzionale.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I) Con l’entrata in vigore della
Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le
attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il
titolo.
II) Se alla data della elezione del Presidente della
Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali,
partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.
III) Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono
nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i
deputati dell’Assemblea Costituente che posseggono i
requisiti di legge per essere senatori e che: sono stati
presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;
hanno fatto parte del disciolto Senato; hanno avuto almeno tre
elezioni, compresa quella all’Assemblea Costituente; sono
stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati
del 9 novembre 1926; hanno scontato la pena della reclusione non
inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale
speciale fascista per la difesa dello Stato. Sono nominati
altresì senatori, con decreto del Presidente della
Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte
della Consulta Nazionale. Al diritto di essere nominati senatori
si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina.
L’accettazione della candidatura alle elezioni politiche
implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.
IV) Per la prima
elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a
sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in
base alla sua popolazione.
V) La disposizione dell’Articolo
80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati
internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni
di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.
VI) Entro cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione
si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione
attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di
Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari. Entro un
anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del
Tribunale supremo militare in relazione all’articolo 111.
VII) Fino a quando non sia emanata la nuova legge
sull’ordinamento giudiziario in conformità con la
Costituzione, continuano ad osservarsi le norme
dell’ordinamento vigente. Fino a quando non entri in
funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie
indicate nell’articolo 134 ha luogo nelle forme e nei
limiti delle norme preesistenti all’entrata in vigore della
Costituzione.
VIII) Le elezioni dei Consigli regionali e degli
organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette
entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica
amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite
alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e
alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti
locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che
esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino
loro l’esercizio. Leggi della Repubblica regolano il
passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato,
anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal
nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni
devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio
personale da quello dello Stato e degli enti locali.
IX) La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie
locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
X) Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’Articolo
116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V
della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze
linguistiche in conformità con l’Articolo 6.
XI) Fino
a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si
possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a
modificazione dell’elenco di cui all’Articolo 131,
anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo
comma dell’Articolo 132, fermo rimanendo tuttavia
l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.
XII) E’ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del
disciolto partito fascista. In deroga all’articolo 48, sono
stabilite con legge, per non oltre un quinquennio
dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni
temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i
capi responsabili del regime fascista.
XIII) I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono
ricoprire uffici pubblici ne’ cariche elettive. Agli ex re
di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi
sono vietati l’ingresso e il soggiorno nel territorio
nazionale. I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex
re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti
maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le
costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti
dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.
XIV) I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28
ottobre 1922 valgono come parte del nome. L’Ordine
mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona
nei modi stabiliti dalla legge. La legge regola la soppressione
della Consulta araldica.
XV) Con l’entrata in vigore della
Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo
luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento
provvisorio dello Stato.
XVI) Entro un anno dall’entrata in
vigore della Costituzione si procede alla revisione e al
coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che
non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.
XVII) L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo
Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge
per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti
regionali speciali e sulla legge per la stampa. Fino al giorno
delle elezioni delle nuove Camere, l’Assemblea Costituente
può essere convocata, quando vi sia necessità di
deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli
articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo,
del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98. In tale periodo le
Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative
rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con
eventuali osservazioni e proposte di emendamenti. I deputati
possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di
risposta scritta. L’Assemblea Costituente, agli effetti di
cui al secondo comma del presente articolo, è convocata
dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno
duecento deputati.
XVIII) La presente Costituzione è
promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni
dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente,
ed entra in vigore il 1° gennaio 1948. Il testo della
Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun
Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto
l’anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne
cognizione. La Costituzione, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della Repubblica. La Costituzione dovrà essere
fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da
tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma,
addi’ 27 dicembre 1947.
ENRICO DE NICOLA
Controfirmano: Il Presidente dell’Assemblea Costituente : UMBERTO TERRACINI
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: ALCIDE DE GASPERI
Visto: il Guardasigilli GRASSI
E questo e' tutto ..... non e' poco!
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